Il decreto del Ministero dell’Interno del 21/03/2018, “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”, fornisce le indicazioni prioritarie previste per l’adeguamento alla normativa antincendio emanata con il D.M. 26/08/1992 (“Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”).
In quel decreto venivano prescritte una serie di misure da attuare al fine di rendere le scuole sicure contro gli incendi. Inoltre fissava i termini di adeguamento al 31/12/1997, cinque anni dopo la sua emanazione. Tuttavia, negli anni successivi, essendo ancora in pochi gli edifici scolastici a norma, la scadenza è stata più volte prorogata. Con l’articolo 4, comma 2 del D.L. 30/12/2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27/02/2017, n. 19 recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Milleproroghe”), si è arrivati al termine ultimo del 31/12/17.
Normativa antincendio scuole e asili: la situazione al 2018
A gennaio 2018, almeno 42.000 edifici sul territorio nazionale, ossia più del 50% delle scuole ancora non era in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ed era a rischio chiusura.
Con l’ultima nota n. 5264 del 18/04/2018, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno indica quali misure integrative adottare in caso di inadempienza alla normativa antincendio.
Tuttavia, nel caso in cui nell’attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio si riscontri la presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza SCIA o senza il completo adeguamento alle disposizioni del DM 21/03/2018, bisognerebbe applicare le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 758/1994 per contravvenzioni rilevate, nonché il provvedimento di sospensione dell’attività sancito dall’allegato I del D. Lgs. 81/2008.
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