DESIGNAZIONE DELL’RLS A SCUOLA: COSA FARE IN CASO DI MANCATA ELEZIONE?

NOMINA DELL’RLS A SCUOLA

La designazione dell’RLS a scuola è un passo fondamentale per garantire la sicurezza degli ambienti scolastici. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura obbligatoria in tutte le aziende e unità produttive, come stabilito dall’art. 47 del D. Lgs. 81/08. La nomina dell’RLS nelle scuole assicura che gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza siano rappresentati e tutelati.

DA CHI VIENE ELETTO L’RLS E COME

Le modalità di elezione dell’RLS variano in base alle dimensioni dell’azienda. Nelle aziende e nelle unità produttive con un massimo di 15 dipendenti, sono gli stessi lavoratori a eleggere il loro RLS. In contesti con più di 15 dipendenti, l’RLS è eletto o designato dai lavoratori appartenenti alle rappresentanze sindacali aziendali, comunemente noti come RSU.

In ogni caso, la designazione dell’RLS è esclusivamente competenza dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali.

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) A SCUOLA

Anche nelle scuole, le RSU designano l’RLS seguendo le modalità previste dal CCNQ del 07/05/97. Una volta nominato, il rappresentante deve essere ufficialmente comunicato al Dirigente Scolastico attraverso un verbale di designazione.

Il Dirigente Scolastico ha poi l’obbligo di informare l’INAIL, in via telematica, riguardo alla nomina dell’RLS, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera a del D. Lgs. 81/08 e dalla circolare n. 13 INAIL del 11/07/18.

Nel nostro sito troverai tutta la modulistica già predisposta per la ratifica e la nomina dell’RLS a scuola.

COSA FARE IN CASO DI MANCATA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Può succedere che le RSU non riescano a trovare un soggetto disponibile ad accettare la nomina a RLS tra i docenti e il personale ATA della scuola.

In questo caso, il Dirigente Scolastico deve richiedere agli RSU una dichiarazione scritta che attesti che nessun lavoratore dell’istituzione scolastica si è dichiarato disponibile a ricoprire il ruolo, nonostante i tentativi effettuati.

Trattandosi di una questione meramente interna ai sindacati, il Dirigente deve segnalare questa mancata nomina a tutte le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, per tutelare la propria posizione.

Fintanto che non è stato designato un RLS per la scuola, per tutte le operazioni in materia di sicurezza che richiedono la sua consultazione (vedi art. 50, D. Lgs. 81/08), il Dirigente deve redigere un verbale in cui dichiara che l’RLS non è stato interpellato solo perché le RSU non hanno potuto eleggerne uno.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DELL’RLS

È imprescindibile che ogni RLS nominato segua un corso specifico in materia di sicurezza e salute, per poter svolgere adeguatamente le mansioni previste dal ruolo. Questo è quanto prescritto dall’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 81/08.

Inoltre, ogni anno è necessario rinnovare la formazione con un corso di aggiornamento per RLS della durata minima di 4 ore per le imprese che impiegano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore per le imprese con più di 50 lavoratori.

 

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