Nel caso in cui dal DVR emergano rischi per la salute del lavoratore, il DS nomina il Medico Competente, che si occupa della sorveglianza sanitaria, partecipa alla riunione periodica e visita i luoghi di lavoro.
Le tabelle INAIL riportanti l’elenco delle malattie professionali degli insegnanti ammissibili, indicano anche la lavorazione e il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro.
Il certificato medico che attesta lo stato di malattia del dipendente, viene inviato telematicamente dal medico curante (MMG) oppure dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia direttamente all’INPS (art. 25 della L. 183/10), la quale provvede ad inoltrarlo alla Scuola.
Non sono ammesse assenze certificate da Medico libero professionista non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, come può essere il Medico Competente per infortunio e malattia professionale incaricato dalla scuola.
Le prestazioni specialistiche effettuate presso una struttura privata devono essere certificate dalla struttura medesima e anche dalla prescrizione effettuata da medico o da struttura pubblica in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Quali sono le malattie professionali riconosciute per il Medico Competente?
La malattia professionale INAIL è riconosciuta come causa di servizio (a seguito dell’introduzione del sistema sanitario misto sancito con le Sentenze n. 179 e 206 della Corte Costituzionale del 1988 e dall’art. 10 del D. Lgs. 38/00) quando presente nell’elenco malattie tabellate di cui:
- alla lista delle 24 malattie individuate per il settore dell’agricoltura;
- alla lista delle 85 malattie per il settore industria sancite con DPR 336/94 ssmm;
- la silicosi;
- la asbestosi;
- le malattie da raggi X del personale sanitario
- alla lista malattie non tabellate, per le quali il lavoratore deve dimostrare la causa ed effetto dell’insorgenza della malattia con l’attività lavorativa svolta;
- alla lista individuata nel D. M. del 27 Aprile 2004 concernete l’origine lavorativa probabile o possibile in considerazione di “… posture incongrue … per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno metà del turno di lavoro …â€
IL MEDICO COMPETENTE E LA MALATTIA PROFESSIONALE NON SEMPRE VANNO A BRACCETTO: LIMITI E NORMATIVE
In tutti gli altri casi non citati ed in quelli per cui dal DVR non si evince un livello di rischio tale da non essere considerato danno per la salute, non è possibile effettuare la sorveglianza sanitaria e, di conseguenza, istituire una cartella sanitaria e di rischio o rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione. Non solo non è prevista in altri casi, ma costituirebbe anche un abuso e una violazione dello statuto dei lavoratori. Pertanto, non è possibile estendere la sorveglianza sanitaria a tutti i rischi.
Tuttavia, si potrebbe estendere un protocollo sanitario mirato a quei rischi “non normati” come previsto dall’art. 25, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/08 smi. L’adesione a questi programmi può essere però soltanto su base volontaria e non può essere rilasciato il giudizio di idoneità.
Nel caso in cui il Medico Competente riscontrasse UNA malattia professionale relativa alla mansione svolta, non potendo comunque rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione specifica, il Datore di Lavoro, sulla base dell’art. 5 della Legge 300/70 può richiedere una visita di idoneità presso un istituto pubblico, per cui il lavoratore sarà avviato allâ’apposita commissione valutativa.
Per fare questo, tuttavia, è necessario avere il consenso del lavoratore per comunicare eventuali controindicazioni alla mansione derivate dallo stato di salute, in caso contrario il Medico Competente non potrebbe avviare questa pratica in quanto violerebbe il segreto professionale.
Sottoporre a sorveglianza sanitaria un lavoratore senza il suo consenso comporta un reato di violazione dell’art. 5 della Legge 300/70 e dell’art. 32 della Costituzione Italiana che prevede che “Nessun trattamento sanitario obbligatorio può essere stabilito se non per legge”.
In conclusione, il Medico Competente o il Datore di Lavoro non possono arbitrariamente sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria se non nei casi strettamente previsti dalla normativa vigente.
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