La nomina del Medico Competente scolastico
Scopri in cosa consiste la figura del Medico Competente a scuola e in quali casi è opportuno nominarlo.
Tra le figure principali in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro vi è certamente il Medico Competente, i cui titoli e requisiti professionali sono definiti sempre dal D. Lgs. 81/08. Egli, se nominato, è tenuto a collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, in quanto responsabile della sorveglianza sanitaria. L’obbligo della sorveglianza sanitaria, in Italia, vige per le aziende la cui classificazione di rischio esponga i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici. Alcuni esempi sono le aziende che hanno un rischio di tipo biologico, chimico o da esposizione a videoterminale. Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità per la mansione specifica.
Nel caso della scuola la situazione è più controversa. Infatti all’art. 41, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08 è stabilito quando è necessario attivare la sorveglianza sanitaria e per quali rischi specifici.
Nomina del Medico Competente a scuola
Il Dirigente Scolastico nomina il Medico Competente nel caso in cui dal DVR emergano rischi per la salute dei lavoratori. Le tabelle INAIL riportanti l’elenco delle malattie professionali ammissibili, indicano anche la lavorazione e il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro. La malattia professionale INAIL è riconosciuta come causa di servizio quando presente nell’elenco malattie tabellate di cui:
- alla lista delle 24 malattie individuate per il settore dell’agricoltura;
- alla lista delle 85 malattie per il settore industria sancite con DPR 336/94 ssmm;
- la silicosi;
- la asbestosi;
- le malattie da raggi X del personale sanitario
- alla lista malattie non tabellate, per le quali il lavoratore deve dimostrare la causa ed effetto dell’insorgenza della malattia con l’attività lavorativa svolta;
- alla lista individuata nel D. M. del 27 Aprile 2004 concernete l’origine lavorativa probabile o possibile in considerazione di “… posture incongrue … per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno metà del turno di lavoro …”.
In tutti gli altri casi non citati e in quelli per cui dal DVR non si evince un livello di rischio tale da non essere considerato danno per la salute, non è possibile effettuare la sorveglianza sanitaria. Di conseguenza, non si può istituire una cartella sanitaria e di rischio o rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione. Non solo non è prevista in altri casi, ma costituirebbe anche un abuso e una violazione dello statuto dei lavoratori. Pertanto, non è possibile estendere la sorveglianza sanitaria a tutti i rischi.
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