Il viaggio di istruzione è considerato parte integrante del processo formativo e didattico degli studenti. A partire dal settembre 2001 è di competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche, che decidono in piena autonomia e ne stabiliscono le modalità di esecuzione.
Sono pertanto gli organi collegiali riuniti a stabilire le direttive delle iniziative. La responsabilità primaria è garantire l’incolumità dei partecipanti previa la sussistenza dei criteri per l’esecuzione.
Il corpo docente non è obbligato a partecipare a visite guidate e gite scolastiche. Infatti non è tra i compiti indicati specificatamente fra gli obblighi contrattuali. L’eventuale assenso deve essere comunque considerato come attività didattica aggiuntiva a pieno titolo.
Cerchiamo di scoprire, allora, quali sono i diritti del corpo docente impegnato in viaggi di istruzione.
Diritti di natura economica
La Legge Finanziaria 2006 ed il Decreto Legge 78 del 2010 hanno sostanzialmente abolito tutte le diarie da trasferta relative a viaggi di istruzione sia in Italia che all’estero.
Le disponibilità finanziarie eventualmente pattuite e corrisposte al corpo docente non sono, però, attinte dalle risorse del Ministero della Pubblica Istruzione. Infatti viene creato un apposito fondo presso l’Istituzione scolastica stessa.
Non esiste più l’obbligo di rimborso del vitto e dei tagliandi d’accesso alle eventuali strutture culturali dietro presentazione di scontrino fiscale parlante. E’ però il collegio didattico a stabilire in misura forfettaria un compenso economico aggiuntivo da destinare al corpo docente.
L’indennità aggiuntiva potrà essere stabilita come tariffa oraria oppure in misura cumulativa e fissa. Questa andrà liquidata al ritorno del viaggio di istruzione e comunque entro e non oltre il 31 agosto dell’anno di esecuzione.
I riposi compensativi
Si stabilisce, inoltre ed in via generale, che il corpo docente in viaggio abbia diritto a godere di riposo compensativo nel caso in cui la gita di istruzione abbia impegnato l’insegnante in un giorno festivo (domenica o altra festa comandata).
In tal caso il docente avrà diritto ad usufruire di riposo compensativo nella settimana successiva all’esecuzione dell’impegno didattico mentre non è dovuto alcun riposo aggiuntivo nel caso di viaggio concomitante con il proprio giorno libero.
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