FAQ

Risposte chiare e utili alle domande più frequenti per aiutarti a comprendere meglio il mondo della Sicurezza sul Lavoro

Faq

Normativa sulla Sicurezza sul Lavoro

  • L’obbligo di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro scatta per tutte le aziende, enti o ditte che impiegano almeno un dipendente.
  • Questo obbligo è regolato dal D. Lgs. 81/2008, conosciuto come “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”. Emanato nell’aprile 2008, il decreto ha migliorato e integrato le normative precedenti, come la legge 626.

Livelli di Rischio nei Luoghi di Lavoro

La normativa classifica le attività lavorative in base al livello di rischio, che dipende dalla tipologia dell’azienda e dalle specifiche mansioni svolte.

I livelli di rischio sono suddivisi in:

  • Rischio Alto: Assistenza Sociale residenziale; Autoveicoli; Conceria, lavorazione cuoio, legno, carta, editoria, stampa; Costruzioni; Estrazioni minerali; Fabbricazione macchine, apparecchi; Fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici; Industrie Alimentari; Industria chimica, fibre; Meccanici; Mobili; Plastica; Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; Produzione e lavorazione metalli; Sanità; Smaltimento rifiuti; Tessili, abbigliamento; Industrie estrattive.
  • Rischio Medio: Agricoltura; Assistenza Sociale NON professionale; Pesca; Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni; Pubblica Amministrazione; Istruzione/Scuole/Università/Accademie/SSML.
  • Rischio Basso: Alberghi; Assicurazioni; Associazioni ricreative, culturali, sportive; Attività artigianali: carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie, parrucchieri, pianificatori, pasticceri, ecc.; Commercio all’ingrosso e al dettaglio; Agenzie immobiliari; Attività legate all’informatica; Organizzazioni extraterritoriali; Ristoranti e servizi domestici.

Tutte le aziende, in base al settore e al livello di rischio, devono adottare le misure preventive necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro, in conformità con il D. Lgs. 81/2008.

Sanzioni per il Datore di Lavoro

Il datore di lavoro, in qualità di titolare del rapporto di lavoro e responsabile decisionale, ha specifici obblighi in materia di salute e sicurezza. Due di questi obblighi non sono delegabili:

Valutazione dei Rischi (DVR): La mancata o incompleta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi comporta:

  • Ammenda da € 1.096 a € 4.384 per DVR incompleto.
  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 per omessa redazione del DVR.

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Se non nominato, il datore di lavoro rischia:

  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Per inadempienze legate a informazione, formazione e addestramento del personale, le sanzioni sono:

  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20.

Sanzioni per il Dirigente

Anche il dirigente, che condivide con il datore di lavoro alcune responsabilità, è soggetto a sanzioni specifiche:

Mancata nomina del medico competente, mancata fornitura di DPI, mancato aggiornamento delle misure di prevenzione:

  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.644 a € 6.576.

Mansioni non adeguate alle capacità professionali o alle condizioni di salute dei lavoratori:

  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20.

Mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste:

  • Ammenda da € 2.192 a € 4.384.

Mancata consegna del DVR agli RLS:

  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 822 a € 4.384.

Omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro:

  • Ammenda da € 500 a € 1.800 per infortuni con assenza di almeno 1 giorno.
  • Ammenda da € 1.000 a € 4.500 per infortuni con assenza superiore a 3 giorni.
  • Ammenda da € 50 a € 300 per omessa comunicazione dei nominativi del RLS.

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 per il datore di lavoro e il dirigente sono severe e mirano a garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Rispettare tali obblighi è fondamentale per prevenire gravi conseguenze legali e tutelare la salute dei lavoratori.

Principali Organi di Vigilanza

  • In Italia, la sicurezza aziendale è garantita da diversi organi ispettivi, tra i quali:

INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro):
L’INAIL vigila su:

  • Denunce di infortunio e malattie professionali.
  • Conformità delle attrezzature e dei prodotti utilizzati dai lavoratori.
  • Sicurezza nelle aziende a rischio rilevante.

INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro):

L’INL esercita e coordina la vigilanza su tutto il territorio nazionale in materia di:

  • Lavoro e contribuzione.
  • Assicurazione obbligatoria e legislazione sociale.
  • Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze assegnate dal Decreto legislativo 81/2008.

Comando dei Vigili del Fuoco:

Il Comando dei Vigili del Fuoco, secondo l’articolo 13 del D. Lgs. 81/2008, ha il compito di:

  • Verificare la corretta applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alla prevenzione incendi.

ASL (Azienda Sanitaria Locale):

Le ASL svolgono importanti funzioni di prevenzione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

  • Identificazione e controllo dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro.
  • Sorveglianza sulla salute dei lavoratori.
  • Verifica della conformità dei luoghi di lavoro alle normative specifiche.
  • Vigilanza su macchine, impianti, fabbricati e mezzi di protezione.

Gli organi ispettivi come INAIL, INL, Vigili del Fuoco e ASL svolgono un ruolo cruciale nella vigilanza e nel controllo della sicurezza sul lavoro in Italia, garantendo il rispetto delle normative e la tutela della salute dei lavoratori.

Per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessario predisporre una serie di documenti obbligatori. Di seguito, una sintesi dei principali:

  1. Documento di Valutazione del Rischio (DVR): Analisi e valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
  2. Nomina RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione): Designazione del responsabile della prevenzione e protezione.
  3. Nomina Addetti al Primo Soccorso: Individuazione e formazione del personale per il primo soccorso.
  4. Nomina Addetti Evacuazione: Designazione del personale incaricato della gestione delle emergenze e delle evacuazioni.
  5. Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): Elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  6. Procedura di Segnalazione degli Incidenti: Definizione delle modalità per segnalare e registrare gli incidenti sul lavoro.
  7. Piano di Emergenza: Elaborazione di un piano per la gestione delle emergenze.
  8. Procedure di Lavoro Sicuro: Definizione delle procedure operative per garantire la sicurezza durante le attività lavorative.
  9. Politica di Abbigliamento e Dispositivi di Sicurezza (DPI): Regolamentazione sull’uso di abbigliamento adeguato e dispositivi di protezione individuale.
  10. Registro delle Ispezioni e Manutenzioni: Tenuta di un registro per la documentazione delle ispezioni e delle manutenzioni degli impianti e delle attrezzature.

L’adempimento di questi obblighi documentali è essenziale per la conformità alle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro e per garantire un ambiente lavorativo sicuro e protetto.

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La formazione sulla sicurezza sul lavoro è obbligatoria e varia in funzione del livello di rischio con cui è classificata l’azienda o l’ente. I livelli di rischio sono suddivisi in tre categorie:

  • Rischio Alto: Assistenza Sociale residenziale; Autoveicoli; Conceria, lavorazione cuoio, legno, carta, editoria, stampa; Costruzioni; Estrazioni minerali; Fabbricazione macchine, apparecchi; Fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici; Industrie Alimentari; Industria chimica, fibre; Meccanici; Mobili; Plastica; Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; Produzione e lavorazione metalli; Sanità; Smaltimento rifiuti; Tessili, abbigliamento; Industrie estrattive.
  • Rischio Medio: Agricoltura; Assistenza Sociale NON professionale; Pesca; Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni; Pubblica Amministrazione; Istruzione/Scuole/Università/Accademie/SSML.
  • Rischio Basso: Alberghi; Assicurazioni; Associazioni ricreative, culturali, sportive; Attività artigianali: carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie, parrucchieri, pianificatori, pasticceri, ecc.; Commercio all’ingrosso e al dettaglio; Agenzie immobiliari; Attività legate all’informatica; Organizzazioni extraterritoriali; Ristoranti e servizi domestici.

Corsi Obbligatori in Base ai Livelli di Rischio:

  1. Corso RSPP per il Datore di Lavoro
  1. Corso per Addetto Antincendio
  1. Corso per Addetto al Primo Soccorso
  1. Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): https://www.tommasobarone.it/prodotto/corso-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls-monte-ore-32-agg-covid-19/
  1. Formazione di tutti i Lavoratori:

La formazione obbligatoria sulla sicurezza è essenziale per garantire la protezione dei lavoratori e la conformità alle normative vigenti. Ogni azienda deve assicurarsi che i propri dipendenti ricevano la formazione adeguata in base al livello di rischio associato alla loro attività.

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Tommaso Barone, esperto nel settore della sicurezza sul lavoro, opera dal 1998 offrendo una consulenza unica e personalizzata.

A differenza di altri consulenti, Tommaso adotta un approccio innovativo che elimina i costi annuali, proponendo un pagamento una tantum per la consulenza e la redazione dei documenti obbligatori.

Vantaggi della Consulenza di Tommaso Barone:

  • Nessuna Spesa Annua: Paghi solo una volta per la consulenza e la redazione dei documenti.
  • Documenti Obbligatori Inclusi:
  • Documento di Valutazione del Rischio (DVR).
  • Nomina RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione).
  • Nomina Addetti al Primo Soccorso.
  • Nomina Addetti Evacuazione.
  • Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
  • Procedura di Segnalazione degli Incidenti.
  • Piano di Emergenza.
  • Procedure di Lavoro Sicuro.
  • Politica di Abbigliamento e Dispositivi di Sicurezza (DPI).
  • Registro delle Ispezioni e Manutenzioni.

Approccio Su Misura

  • Tommaso Barone consiglia ai datori di lavoro, con aziende fino a 50 dipendenti, di assumere il ruolo di RSPP attraverso un corso specifico, evitando così la necessità di nominare un consulente esterno.
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All’interno della pubblica amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è quel dirigente a cui spettano poteri di gestione. Anche un funzionario che non possiede qualifiche dirigenziali può fungere da DL, nei soli casi in cui sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale.

No, mai. Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, ha l’obbligo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in servizio presso la sua Istituzione scolastica.

L’art. 17 del D. Lgs 81/08 s.m.i. stabilisce che il Datore di Lavoro ha il compito di nominare un RSPP, scelto tra il personale e in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In assenza di personale interno qualificato, il DS può individuare il RSPP proveniente da enti o istituti specializzati o nella persona di un libero professionista esterno esperto in sicurezza.

No, il dirigente di un’attività lavorativa (PA, scuola, università, ASL, ecc.), essendo equiparato al ruolo di Datore di Lavoro con poteri decisionali e di spesa, non è tenuto ad adempiere all’obbligo di formazione, previsto invece per tutti i lavoratori.

Ai sensi dell’art. 2 lett. a) del D.Lgs. 81/08, “al lavoratore è equiparato l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione

Sì, certo. Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono luoghi di lavoro, per cui il personale è tenuto ad aggiornarsi periodicamente a seconda del ruolo assegnato e della categoria di rischio a cui appartiene la propria unità lavorativa.

No, la sorveglianza sanitaria in una PA o scuola, il cui incaricato è il Medico Competente, va attivata soltanto in presenza di determinati rischi specifici, esplicitati all’art. 41, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08.
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No, secondo l’art. 43, comma 3, del D. Lgs. 81/08, “i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione”. Sarà cura del lavoratore produrre la documentazione tale per cui dimostra la non idoneità all’incarico.

Sì, perché il numero degli addetti è stabilito in base ai turni di lavoro, per cui saranno sempre presenti, in numero sufficiente, sia Addetti Antincendio sia Addetti al Primo Soccorso.

I controlli periodici dei sistemi e dei presidi antincendio vanno effettuati, normalmente, ogni sei mesi. Tuttavia, secondo quanto indicato nella nota n. 5264 del 18/04/18 dei VVF, vanno effettuati i controlli con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e su sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

Al punto 12 del DM 26/08/92 si riporta che devono essere effettuate almeno due prove di evacuazione nel corso dell’anno scolastico a cui, secondo l’ultima nota n. 5264 del 18/04/18 dei VVF, si aggiungono almeno altre due esercitazioni antincendio.

L’Addetto Antincendio deve svolgere il corso di tipo B, rischio medio, monte ore 8.

Secondo quanto indicato dalla nota n. 5264 del 18/04/18 dei VVF, dovranno, invece, svolgere il corso di tipo C, rischio elevato, monte ore 16 e dovranno ottenere l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai VVF.

Per occupanti si intende il numero totale di lavoratori e studenti.

Gli Addetti al Primo Soccorso devono mettere in atto misure preventive nei confronti di una o più persone in difficoltà, in attesa che arrivino i soccorsi qualificati. Non sono medici o infermieri, dunque non devono assolutamente compiere gesti o manovre che non rientrano nelle loro capacità.

L’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 2, lettera h), impone al lavoratore l’obbligo di “… partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”. Tale inadempienza, se non per giustificato e comprovato motivo, è sanzionata con la contravvenzione prevista dall’art. 59, comma 1, lett. a).

Secondo l’art. 29, comma 4, del D. Lgs. 81/08 il DVR va custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce ed è consultabile, su richiesta, soltanto dal RLS.

No, i DVR vanno custoditi nelle unità produttive a cui si riferiscono.

Il Certificato di Prevenzione Incendi, CPI, è un attestato che certifica il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio ed è obbligatorio nel caso in cui nell’edificio si superino i 100 occupanti.

Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, è obbligatorio nel caso in cui vengano affidati a un’impresa esterna o anche a lavoratori autonomi dei lavori/servizi da effettuare all’interno dell’Istituto.

No, l’apri-fila sarà sempre l’alunno vicino la porta e il chiudi-fila l’alunno in fondo all’aula vicino alla finestra.

Secondo il DM 10/03/98, un segnale continuo deve essere inteso come evacuazione totale della struttura.