All’art. 41, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08 è stabilito quando è necessario attivare la sorveglianza sanitaria e per quali rischi specifici. Pertanto, l’art. 18 del D. Lgs. 81/08 prevede, tra gli obblighi del Datore di Lavoro, quello di nominare il Medico Competente a scuola come incaricato della sorveglianza sanitaria, nei casi in cui sia necessario. La Commissione Consultiva non si è espressa sulla necessità della sorveglianza sanitaria in casi non previsti dalla normativa, pertanto bisognerà attivarla soltanto se necessario e in alcuni casi.
Quando nominare il Medico Competente a scuola?
- Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (qualora vi sia un rischio effettivo)
- Attività a unità videoterminale (in caso di attività complessiva di 20 ore settimanali)
- Esposizione ad agenti fisici (alta esposizione a rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche)
- Sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti
- Agenti biologici
A questi si aggiungono quelli previsti da altre normative non abrogate o successive al D. Lgs. 81/08, ovvero:
- Lavoro notturno
- Radiazioni ionizzanti
- Lavoro nei cassoni ad aria compressa
- Lavoro in ambiente confinato
- Lavori su impianti elettrici ad alta tensione
- Verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico
- Esclusione dell’assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall’Intesa Stato Regione del 30/10/17
- Addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta
Quando non è necessario nominare il Medico?
In tutti gli altri casi non citati, non è possibile effettuare la sorveglianza sanitaria e, di conseguenza, istituire una cartella sanitaria e di rischio o rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione. Non solo non è prevista in altri casi, ma costituirebbe anche un abuso e una violazione dello statuto dei lavoratori. Pertanto, non è possibile estendere la sorveglianza sanitaria a tutti i rischi. Tuttavia, si potrebbe estendere un protocollo sanitario mirato a quei rischi “non normati” come previsto dall’art. 25, comma 1, lettera a). L’adesione a questi programmi può essere però soltanto su base volontaria e non può essere rilasciato il giudizio di idoneità.
Nel caso in cui il Medico Competente a scuola riscontrasse delle problematiche di salute relative alla mansione svolta, non potendo comunque rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione specifica, il Datore di Lavoro, sulla base dell’art. 5 della Legge 300/70 può richiedere una visita di idoneità presso un istituto pubblico, per cui il lavoratore sarà avviato all’apposita commissione valutativa.
Per fare questo, tuttavia, è necessario avere il consenso del lavoratore per comunicare eventuali controindicazioni alla mansione derivate dallo stato di salute, in caso contrario il Medico non potrebbe avviare questa pratica in quanto violerebbe il segreto professionale.
Sottoporre a sorveglianza sanitaria un lavoratore senza il suo consenso comporterebbe un reato di violazione dell’art. 5 della Legge 300/70 e dell’art. 32 della Costituzione Italiana che prevede che “Nessun trattamento sanitario obbligatorio può essere stabilito se non per legge”.
In conclusione, il medico competente o il datore di lavoro non possono arbitrariamente sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria se non nei casi strettamente previsti dalla normativa vigente.
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