Art. 37 del Testo Unico: Formazione
Scopri quanto stabilito dall’articolo 37 del Testo Unico sulla sicurezza in merito alla Formazione dei Lavoratori.
L’articolo 37 del D. Lgs 81/08 s.m.i. definisce “formazione” quel processo educativo indirizzato ai lavoratori per fornire conoscenze utili allo svolgimento dei propri compiti in sicurezza. In più, l’attività di formazione permette a tali individui di acquisire competenze relative all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi. I soggetti destinatari della formazione sono i lavoratori nella loro totalità, nonché gli addetti alla gestione emergenza, il RLS e i preposti/dirigenti.
In generale, l’integrazione su 3 livelli tra informazione, formazione/aggiornamento e addestramento dei lavoratori:
- Consente di elaborare un ragionamento complessivo e specifico per la singola figura professionale;
- È funzionale alla gestione della sicurezza;
- Permette di prevedere le risposte future a eventi contingenti;
- Risponde a obiettivi ben precisi ed è dunque flessibile.
Formazione del RLS e degli addetti all’emergenza
Come abbiamo accennato, le figure che hanno l’obbligo di formarsi sono diverse, prima fra tutti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il RLS è tenuto a sviluppare conoscenze e competenze analitiche, decisionali e relazionali relative alla valutazione dei rischi e alla comunicazione in tema di sicurezza. Le conoscenze di carattere applicativo devono fare riferimento alla normativa vigente in tema di sicurezza e igiene e ai rischi presenti sul posto di lavoro. In più, il RLS deve saper analizzare infortuni, situazioni critiche e valutare i programmi di informazione del personale con i rispettivi strumenti di prevenzione. il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è l’unico lavoratore che possiede l’obbligo di aggiornarsi annualmente.
Gli addetti antincendio devono acquisire nozioni base rispetto alla lotta antincendio e a situazioni che possono dar luogo a stati di emergenza. Vengono formati sull’utilizzo corretto dei dispositivi antincendio e sulla verifica periodica degli stessi, nonché sulle procedure di evacuazione stilate nel Piano di Gestione Emergenza. A seconda della categoria di rischio dell’attività lavorativa, queste figure devono aggiornarsi ogni 3 anni e partecipare a una prova di spegnimento guidata dai VV.F.
Gli addetti al primo soccorso sono tenuti a conseguire abilità necessarie per allertare il sistema dei soccorsi e riconoscere le situazioni di emergenza. Possiedono competenze decisionali, diagnostiche e comunicative, e sono i primi a dover attuare gli interventi di primo soccorso in attesa che arrivi l’ambulanza. Anche in questo caso, a seconda della categoria di rischio dell’attività lavorativa, si aggiornano ogni triennio e si sottopongono a una prova pratica impartita dal medico.
Formazione dei preposti e dei lavoratori
Il loro obbligo di formazione è sancito non solo dall’articolo 37 del Testo Unico, ma anche dall’Accordo Stato-Regioni del 2011 s.m.i. ed è di durata quinquennale.
I preposti hanno il dovere di acquisire competenze in campo analitico, organizzativo e comunicativo poiché rappresentano i delegati del Datore di Lavoro quando necessario. In sua vece, infatti, devono sapere in che modo relazionarsi con i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione e protezione. In più, devono formarsi sui fattori di rischio, sulle probabilità di infortunio e sull’individuazione di misure organizzative atte a scongiurare eventuali pericoli.
Per quanto riguarda la formazione generale dei lavoratori, deve essere finalizzata al cambiamento dei comportamenti “non sicuri” e alla valorizzazione di quelli positivi. Non si possono dunque colmare carenze strutturali e organizzative, ma solo fornire strumenti conoscitivi utili alla prevenzione e alla sicurezza sul posto di lavoro. La loro formazione si divide in generale e specifica: la parte generale si concentra sulle misure organizzative, diritti/doveri e sanzioni e sugli organi di vigilanza. La formazione specifica, invece, riguarda i rischi rilevati nel DVR e le procedure di prevenzione e protezione da adottare in caso di emergenza.
Tommaso Barone è Esperto in Sicurezza della Scuola dal 1998. Mette a disposizione dei Dirigenti Scolastici un servizio di consulenza in materia di sicurezza e corsi di formazione per il personale scolastico ai sensi dell’art. 37. Per restare sempre aggiornato in materia di sicurezza nelle scuole, visita la gallery di Tommaso Barone su www.tommasobarone.it.